Normativa
RECESSO/DISDETTA DAL CONTRATTO (Decreto Bersani)
Link di riferimento: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/07040l.htm
in parole semplici:
Ai sensi dellíart. 1 comma 3 della Legge n. 40/2007 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 7/2007 (Decreto Bersani), recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica, devono consentire all’utente finale di recedere dal contratto, o di trasferire le utenze presso altro operatore, senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
DETTAGLIO IN CHIARO TRAFFICO TELEFONICO
Link di riferimento: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1501106
in parole semplici:
Il Garante della Privacy, con bollettino n. 92 del 13/03/08, autorizza gli Operatori di telefonia, dal 1° luglio 2008 e previa nota in fattura, ad inviare al cliente il dettaglio del traffico telefonico con le numerazioni ìin chiaroî. Qualora la Compagnia telefonica si avvalga di tale facoltà, il cliente può comunque richiedere il mascheramento delle ultime tre cifre.
DIRITTO DI RIPENSAMENTO, RECESSO E DISDETTA
Manifestano tutti una volontà unilaterale di cessare gli effetti del contratto stipulato,
ma con le seguenti differenze:
RIPENSAMENTO
Link di riferimento: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05206dl.htm
D. Lgs. 206/05
Salvo leggi speciali o per espressa concessione del venditore, il ripensamento é previsto generalmente nei contratti conclusi esclusivamente dai consumatori fuori dei locali commerciali o a distanza. Si esercita entro il termine di 10 giorni dalla conclusione del contratto o dalla data di consegna della merce o, per entrambi, dalla data del ricevimento della comunicazione dell’informativa in tema di diritto di recesso se successiva, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al professionista. In caso di omessa o incompleta comunicazione delle informazioni relative al diritto di recesso da parte del professionista, il consumatore potrà recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni per i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali ed entro il termine di 90 giorni per i contratti a distanza. Il diritto di recesso non deve essere motivato e non comporta l’applicazione di alcuna penalità. Il diritto di recesso può essere comunicato anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. Ai fini del rispetto dei termini si considera la data della consegna all’ufficio postale accettante.
In caso di attivazione del servizio da parte del professionista prima della decorrenza dei termini per esercitare il diritto di ripensamento, il consumatore Ë tenuto a pagare il servizio di cui ha usufruito fino alla data di invio della comunicazione di recesso.
RECESSO
Link di riferimento: http://www.camera.it/parlam/leggi/07040l.htm
L. n. 40/07
Ai sensi del cd. Decreto Bersani i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolt‡ del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
DISDETTA
Con il termine disdetta si intende la comunicazione che il contraente invia allíaltra parte contrattuale, nel rispetto dei termini di preavviso, con la quale si manifesta la volontà di recedere dal contratto prima della scadenza ovvero alla scadenza impedendo il rinnovo tacito.









