Informativa EU ETS2 per i clienti gas naturale

Che cos’è l’EU ETS

L’EU Emission Trading System (EU ETS) è il principale strumento dell’Unione Europea per ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO₂) e contrastare il cambiamento climatico.
Il sistema si basa su un mercato regolato di quote di emissione: i soggetti che producono emissioni di CO₂ devono possedere un numero di quote proporzionale alle emissioni generate. Questo meccanismo incentiva l’efficienza energetica e l’adozione di tecnologie a minore impatto ambientale.

Il sistema attualmente in vigore, noto come EU ETS1, riguarda principalmente:

• grandi impianti industriali
• centrali di produzione di energia elettrica
• trasporto aereo e marittimo
 
L’estensione del sistema: EU ETS2

Per ridurre le emissioni anche nei settori con consumi energetici più diffusi, l’Unione Europea ha introdotto un secondo sistema di scambio di quote denominato EU ETS2.
In Italia la normativa è stata recepita con il D.Lgs. 147/2024, che ha aggiornato il D.Lgs. 47/2020, attualmente il riferimento normativo nazionale per il sistema di scambio delle quote di emissione.

Oggi quindi esistono due sistemi distinti che operano in parallelo:

• EU ETS1, che riguarda principalmente grandi impianti industriali e produzione energetica
• EU ETS2, che riguarda l’uso di combustibili fossili in settori più diffusi
I due sistemi non si sovrappongono, ma hanno lo stesso obiettivo: contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra attraverso un meccanismo di mercato.
 
Cosa riguarda EU ETS2

Il sistema EU ETS2 si applica alle emissioni derivanti dall’utilizzo di combustibili fossili, tra cui il gas naturale, in diversi settori economici.

In particolare riguarda:

• edifici residenziali e commerciali, ad esempio per il riscaldamento
• trasporto su strada
• impianti di combustione di piccola dimensione (inferiori a 20 MW)
• altri settori individuati dalla normativa nazionale, tra cui alcune attività energetiche, manifatturiere e del settore delle costruzioni.

Attraverso EU ETS2 l’Unione Europea estende le politiche di riduzione delle emissioni a un numero più ampio di attività economiche.
 
Tempistiche di attuazione

L’introduzione del sistema EU ETS2 avverrà in più fasi.

Dal 2025 – fase di monitoraggio

I fornitori di combustibili, inclusi i venditori di gas naturale, devono monitorare e comunicare alle autorità competenti le emissioni associate ai combustibili forniti ai clienti appartenenti ai settori interessati dal sistema.

Dal 2028 – mercato delle quote

È prevista l’entrata in vigore del meccanismo a regime tramite il mercato delle quote EU ETS2.
I soggetti obbligati dovranno detenere un numero sufficiente di quote di emissione per coprire le emissioni registrate nei settori rientranti nel sistema EU ETS2 da annullare nell’anno successivo.
 
Perché potrebbe essere richiesta una dichiarazione sull’uso del gas

I fornitori di combustibili sono tenuti a classificare correttamente gli utilizzi del gas naturale da parte dei propri clienti ai fini del sistema EU ETS2.
Per questo motivo alcuni clienti potrebbero essere invitati a fornire un’autodichiarazione sull’utilizzo del gas naturale, utile a verificare se l’attività rientra oppure no nel campo di applicazione del sistema.

La dichiarazione può essere richiesta in particolare quando:

• il cliente è già soggetto al sistema EU ETS1
• l’utilizzo del gas rientra in categorie escluse dal sistema EU ETS2

Questa verifica consente di:

• evitare conteggi duplicati delle emissioni
• garantire una corretta applicazione della normativa europea
• assicurare una corretta rendicontazione delle emissioni.
 
Casi in cui può essere richiesta la dichiarazione

La dichiarazione può essere richiesta quando l’utilizzo del gas naturale rientra, ad esempio, in uno dei seguenti casi:

• impianti già soggetti al sistema EU ETS1
• attività di agricoltura, silvicoltura o pesca
• utilizzo del gas come materia prima chimica (uso non energetico)
• utilizzo nei settori trasporto marittimo, aereo o ferroviario
• processi produttivi senza combustione del gas.
 
Casi normalmente inclusi in EU ETS2

Non è generalmente richiesta alcuna dichiarazione quando il gas naturale viene utilizzato per combustione energetica in attività quali:

• riscaldamento di abitazioni o condomini
• riscaldamento di negozi, uffici o edifici pubblici
• distribuzione di metano per autotrazione
• cantieri o siti produttivi con impianti di combustione inferiori a 20 MW
• produzione di calore o energia con impianti sotto i 20 MW.
 
Come inviare la dichiarazione

Se richiesto, la dichiarazione deve essere trasmessa per ogni punto di fornitura di gas naturale.

1. Compila il modulo
Scarica e compila il modulo di autodichiarazione relativo al singolo punto di fornitura.

2. Allega il documento di identità
Inserisci la copia del documento di identità del legale rappresentante o titolare dell’attività.

3. Invia tramite PEC
Invia modulo e allegati tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato dal tuo fornitore. Oggetto suggerito della comunicazione: “Dichiarazione EU ETS2 – Gas naturale”
 
Documenti utili

Modulo autodichiarazione EU ETS2
Normativa di riferimento 
Elenco codici CRF

Attenzione

Se la dichiarazione richiesta non viene inviata oppure la documentazione risulta incompleta, gli utilizzi del gas naturale potrebbero essere considerati automaticamente rientranti nel sistema EU ETS2, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 
Hai bisogno di assistenza?

Per ulteriori informazioni sul sistema EU ETS2 o sulle modalità di invio della dichiarazione puoi contattare il nostro servizio clienti.